Lotta all'evasione. Lista Falciani: in Italia non è utilizzabile.
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Lotta all'evasione. Lista Falciani: in Italia non è utilizzabile. Ma è ora di recuperare ogni centesimo evaso
In
momenti difficili come questi nei quali una vera lotta all'evasione
con particolare riguardo verso i grandi evasori e non una caccia alle
streghe potrebbe contribuire a risanare i conti dello Stato. Stato che
però non sempre anche per ragioni di garanzia, o meglio burocratiche
non riesce ad essere efficace in tal senso.
Uno
degli esempi in tal senso, dopo la possibilità paventata di ritassare i
capitali rientrati attraverso il famigerato scudo fiscale, riguarda
l'utilizzo di dati bancari provenienti da altri paesi e tra questi
spicca su tutti quelli contenuti nella famosa "lista Falciani",
trafugata dall'omonimo informatico della HSBC di Ginevra, e che
contiene una serie di generalità e conti correnti di presunti evasori
anche italiani.
Nella
giurisprudenza nostrana sono già capitati ben tre casi nei quali si è
presentata la possibilità di utilizzare i dati contenuti. Ma le
decisioni dei giudici, come sovente accade sono state a dir poco
contrastanti.
La
prima vicenda è accaduta nell'ottobre 2011, nel Tribunale di Pinerolo
quando il giudice Gianni Reynaud ritenne di archiviare un procedimento
contro un presunto evasore fiscale, il cui nome era individuato nella
lista che venne considerata "frutto di un'appropriazione indebita
aggravata di documenti", una "raccolta illecita di informazioni", e
quindi dunque inutilizzabile ai fini processuali.
Il secondo caso, accaduto nell'agosto 2012 ha
visto protagonista la Commissione tributaria provinciale di Treviso
che ha rigetta il ricorso di due contribuenti che avevano evaso il
fisco. A nulla, in questo caso, al contrario è valsa la motivazione
dei ricorrenti circa l'inutilizzabilità dei dati a causa del metodo di
acquisizione. Nel caso in questione la corte tributaria aveva stabilito
la legittimità dell'acquisizione delle informazioni "conseguente a una
rituale richiesta all'amministrazione fiscale francese, inoltrata
attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel
pieno rispetto delle procedure e dei trattati".
L'ultimo
caso è in linea con la prima decisione. Proprio ieri, la commissione
tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 11/20/13 ha rilevato
che la Lista Falciani non sia utilizzabile dall'amministrazione
finanziaria italiana perché acquisita in modo illegittimo.
Sostanzialmente, per i giudici tributari e ordinari, il successivo
invio anche attraverso i canali ufficiali di cooperazione non può sanare
la violazione inizialmente commessa, ovvero il reato commesso da Hervé
Falciani.
In
attesa di conoscere il responso della giurisprudenza ulteriore, ma
soprattutto di quella di legittimità è lecito chiedersi, si domanda
Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti"
se in questo Paese, pur ritenendo indispensabile il rispetto delle
leggi, delle prerogative e delle garanzie di ogni cittadino, si voglia
veramente avviare una politica seria di lotta all'evasione soprattutto
per ciò che riguarda i grandi capitali evasi il cui recupero potrebbe
certamente garantire ampie risorse da destinare al Welfare di questa
nazione massacrato dai tagli che sono sotto gli occhi di tutti.
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